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Sez. 3, Sentenza n. 13334 del 19/07/2004 (Rv. 577077 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Processo con pluralità di parti - Cause scindibili - Parte rimasta contumace in primo grado - Omessa notifica da parte dell'appellante dell'atto di impugnazione - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della parte contumace - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577077-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI

In un processo con pluralità di parti in cause scindibili, qualora una delle parti rimanga contumace in primo grado, la parte appellante (o appellante incidentale) che ha interesse ad instaurare il contraddittorio in fase di appello anche nei suoi confronti. (Nella specie: per ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni) ha l'onere di evocarla in giudizio nei termini di legge e secondo le norme ordinarie che regolano la notifica degli atti di impugnazione, producendosi in mancanza il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della parte non evocata in giudizio in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)