Sez. L - , Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020 (Rv. 659954 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Sottoscrizione delle buste paga “per ricevuta-quietanza” - Significato - Interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c. - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)