Sez. U, Ordinanza n. 16848 del 04/10/2012 (Rv. 623471 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Aggiudicatario di pubblici servizi - Azione in giudizio contro P.A. e altro aggiudicatario - Denuncia di meri comportamenti e non di vizi provvedimentali - Giurisdizione ordinaria - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
Qualora l'aggiudicatario in una gara per l'affidamento di pubblici servizi agisca in giudizio nei confronti della P.A. e di altro aggiudicatario senza dedurre un vizio attinente a provvedimenti amministrativi o all'evidenza pubblica contrattuale, ma denunciando una mera attività materiale e chiedendo il risarcimento del danno da questa cagionato, la giurisdizione non appartiene al giudice amministrativo, ma, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, al giudice ordinario. (Principio affermato con riguardo al giudizio amministrativo, instaurato dall'aggiudicatario di pubblici servizi di telefonia nei confronti di altro aggiudicatario e della CON.S.I.P., ai quali imputava la pubblicazione, sul portale della seconda, di un prezzario ribassato rispetto all'offerta economica oggetto di aggiudicazione).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1999 num. 488 art. 26, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 58, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)