Sez. U, Ordinanza n. 2052 del 03/02/2016 (Rv. 638281 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Realizzazione di linea ferroviaria ad alta velocità - Domanda di risarcimento del danno dei proprietari contigui - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia - Presupposti - Comportamento espressione del potere e non meramente occasionato dal suo esercizio - Danno derivante dalle concrete modalità esecutive dell'opera - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica (nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 98 art. 34, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)