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Sez. U, Ordinanza n. 6068 del 13/03/2009 (Rv. 607288 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Affidamento di pubblico servizio mediante la procedura ad evidenza pubblica - Riparto della giurisdizione - Criteri - Annullamento dell'aggiudicazione - Rapporto di fatto temporaneo instaurato mediante la diretta immissione nei lavori - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607288-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di servizi pubblici, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l'esecuzione del rapporto la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ne consegue che, nel caso in cui l'Amministrazione, in esecuzione dell'annullamento dell'aggiudicazione, disposto in primo grado dal G.A., abbia instaurato un rapporto di fatto con altra impresa mediante la consegna urgente dei lavori e la loro parziale esecuzione prima della definitiva decisione di segno opposto del medesimo giudice di appello e la riconsegna del cantiere all'aggiudicatario, tale frazione del rapporto, in quanto di diritto comune, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario,

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 12/04/2006 num. 163 art. 244, Legge 12/04/2006 num. 163 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)