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Sez. 6, Sentenza n. 39010 del 10/04/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 256593 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Costituzione di associazione anche non riconosciuta - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256593-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE

È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "cittadinanza attiva onlus" in un processo per reati contro la P.A.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)