Sez. 3, Sentenza n. 3194 del 06/03/2002 (Rv. 552839 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Danno da circolazione stradale - Impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa - Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ. emessa nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata - Rinuncia alla pronuncia della sentenza da parte del commissario liquidatore - Ammissibilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
L'ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ., emanata nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è destinata a produrre effetti anche nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio, stante il diritto dell'assicurato e dell'impresa designata di rivalersi contro di esso; ne consegue che il commissario liquidatore - quantunque non destinatario dell'ordine giudiziale di pagamento, operando nei suoi confronti l'ordinanza emessa a chiusura dell'istruzione soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito, e quindi non "parte intimata" in senso tecnico - è legittimato, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme agli artt. 3 e 24 Cost., ad effettuare, al pari delle parti intimate, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 - quater, al fine di proporre appello contro l'ordinanza anticipatoria, trasformata, "quoad effectum", in sentenza impugnabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)