Sez. L, Sentenza n. 10444 del 08/08/2000 (Rv. 539325 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di reversibilità - Attribuzione - Norma di cui all'art. 13 della legge 74/87 - Portata retroattiva - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
In tema di divorzio, l'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale, sostituendo l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come riformulato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), regola in via innovativa il trattamento economico del divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, in concorso o meno con il coniuge superstite di questi, attribuendogli (se non passato a nuove nozze) la pensione di reversibilità od una quota di essa, non quindi la mera possibilità di conseguire, con pronuncia costitutiva, un assegno assimilabile a quello pensionistico, ed altresì fissando, come condizione di tale attribuzione, la titolarità dell'assegno di divorzio, integra gli estremi della disposizione normativa di carattere sostanziale, incidente sui fatti generatori delle posizioni soggettive del divorziato e non semplicemente sui loro effetti, e, pertanto, in difetto di previsione di retroattività, non può trovare applicazione nelle controversie pendenti, con riguardo ai diritti del divorziato ricollegabili a decesso dell'ex coniuge avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma medesima, da decidersi, pertanto, in base alla precedente normativa.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)