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Sez. U, Sentenza n. 5939 del 25/05/1991 (Rv. 472377 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite | Attribuzione della pensione di reversibilità - Art. 13 della legge n. 74 del 1987 - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472377-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite

In tema di divorzio, l'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale, sostituendo l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come riformulato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), regola in via innovativa il trattamento economico del divorziato in caso di morte dello "ex" coniuge, in concorso o meno con il coniuge superstite di questi, attribuendogli (se non passato a nuove nozze) la pensione di reversibilità od una quota di essa, non quindi la mera possibilità di conseguire, con pronuncia costitutiva, un assegno assimilabile a quello pensionistico, ed altresì fissando, come condizione di tale attribuzione, la titolarità di assegno di divorzio, integra una disposizione sostanziale, incidente sui fatti generatori delle posizioni soggettive del divorziato, non semplicemente sui loro effetti, e, pertanto, in difetto di previsione di retroattività, non può trovare applicazione nelle controversie pendenti, con riguardo a diritti del divorziato ricollegabili a decesso dello "ex" coniuge avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma medesima, che vanno conseguenzialmente decise in base alla precedente normativa (senza che i diritti stessi possano essere quindi negati per carenza della menzionata condizionata introdotta dalla nuova legge).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)