Sez. 1, Sentenza n. 336 del 14/01/2004 (Rv. 569409 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio - Decorrenza unica della prescrizione dalla data della sentenza - Esclusione - Dalle scadenze delle singole prestazioni imposte dal titolo - Decesso dell'ex coniuge - Diritto del superstite alla quota della pensione di reversibilità - Incidenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, in quanto avente ad oggetto più prestazioni periodiche, distinte ed autonome, si prescrive non a decorrere da un unico termine costituito dalla sentenza che ha pronunciato sul diritto stesso, ma dalle scadenze delle singole prestazioni imposte dalla pronuncia giudiziale, in relazione alle quali sorge di volta in volta l'interesse del creditore all'adempimento. Ne consegue che, dovendo tali prestazioni essere erogate alle scadenze fissate e sino al momento della diversa determinazione del giudice in sede di revisione, ovvero fino alla morte dell'ex coniuge onerato, non può profilarsi al momento del decesso una prescrizione del diritto all'ultimo assegno spettante, tale da estinguere il diritto alla sua percezione, e quindi da impedire il sorgere del diritto alla quota della pensione di reversibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)