Sez. 5 - , Sentenza n. 29529 del 16/11/2018 (Rv. 651282 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Art. 15, comma 1, TUIR - Doppia imposizione - Diritto al credito di imposta sui redditi prodotti all'estero - Fondamento - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI
In tema di imposta sui dividendi, il diritto al credito di imposta su redditi prodotti e tassati all'estero a titolo definitivo opera nei limiti in cui gli stessi entrino a far parte della base imponibile in Italia, sicché il prelievo fiscale su redditi esteri che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, sono esenti da imposta in Italia, non dà diritto alla detrazione, non essendovi in tal caso il rischio di doppia imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)