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Sez. 5, Sentenza n. 2255 del 31/01/2011 (Rv. 616413 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Dividendi tassati all'estero - Credito di imposta - Detrazione - Limiti - Riferimento alla percentuale dei dividendi concorrenti alla formazione della base imponibile - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616413-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

In tema di imposte sui redditi, la detrazione del credito di imposta sui dividendi tassati all'estero spetta, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 96-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto con riferimento a quella percentuale di dividendi esteri, pari al 5%, che concorre alla formazione della base imponibile in Italia.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)