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Sez. 1, Sentenza n. 3442 del 07/06/1982 (Rv. 421419 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE E DEPOSITO ESEGUITO DIRETTAMENTE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421419-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE E DEPOSITO ESEGUITO DIRETTAMENTE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*

In tema di contenzioso tributario, nel vigore della riforma introdotta con d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è nullo l'atto di appello che sia stato notificato direttamente alla controparte e successivamente depositato direttamente, ad iniziativa dello appellante, presso la segreteria della commissione di secondo grado, né tale nullità può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (art. 156 comma terzo cod. proc. civ.) dalla Costituzione della controparte, trattandosi non già di Atti processuali viziati, ma di compimento di Atti strutturalmente e funzionalmente estranei alla fattispecie procedimentale legale, che prevede la presentazione dell'atto di appello - ed a seguito della modifica introdotta con l'art. 14 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 la proposizione dell'atto di appello - alla segreteria della commissione. (V 1312/81, mass n 411913; (V 6027/80, mass n 409798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)