Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20463 del 12/10/2015 (Rv. 636597 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di riparazione per durata irragionevole - Condizioni di proponibilità - Definizione del giudizio presupposto - Necessità ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Disapplicazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'art. 4 della l. n. 89 del 2001, laddove subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo alla condizione della sua preventiva definizione, non può essere disapplicato dal giudice in forza della sentenza costituzionale n. 30 del 2014, da questa evincendosi che la norma resta legittima, sia pure "ad tempus", in attesa della riscrittura del legislatore.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)