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Sez. 2, Sentenza n. 2678 del 22/10/1973 (Rv. 366171 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMMOBILE GRAVATO DA SERVITU - ESPLICITA INDICAZIONE DI ESSA NELL'ATTO DI VENDITA - NECESSITA - CONDIZIONI - SERVITU TRASCRITTA ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE - TRASFERIMENTO AUTOMATICO.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366171-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMMOBILE GRAVATO DA SERVITU - ESPLICITA INDICAZIONE DI ESSA NELL'ATTO DI VENDITA - NECESSITA - CONDIZIONI - SERVITU TRASCRITTA ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE - TRASFERIMENTO AUTOMATICO.*

La necessita che la servitu, ai fini della opponibilita all'acquirente dell'immobile da essa gravato, sia espressamente menzionata nell'atto di vendita sussiste soltanto relativamente a quelle costituite per convenzione non trascritta. Viceversa, una volta effettuata la trascrizione espressa e specifica della Costituzione della servitu (anche se contestualmente alla trascrizione dell'atto traslativo che la contiene), essa si trasferisce attivamente e passivamente per effetto del trasferimento della proprieta dei fondi interessati e della trascrizione dei relativi titoli, senza che occorra alcuna menzione della servitu. (V 499/70, mass n 345517; 423/69, mass n 338492; (V 220/69, mass n 338169; 696/68, mass n 331902; (V 2173/67, mass n 339321; 2004/67, mass n 329039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)