Sez. U - , Sentenza n. 26900 del 23/12/2016 (Rv. 641806 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Cambio di intestazione catastale di terreno da privato a demanio pubblico - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento che abbia disposto il cambio della intestazione catastale di un terreno da privato a demanio pubblico, atteso che un tale giudizio non pone in discussione errori formali relativi alla intestazione (i quali rientrano nella giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), bensì il mutamento della medesima, e, quindi, l’individuazione del soggetto titolare di diritti sulla particella in questione, a nulla rilevando che i vizi denunciati derivino da un’incompleta attività istruttoria ovvero da errori di valutazione e difetti di motivazione, in quanto si tratta di vizi pur sempre ridonanti sull’esattezza della individuazione del titolare di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 832, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)