Sez. 5, Sentenza n. 2923 del 07/02/2013 (Rv. 625284 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Definizione del reddito da parte della società di persone - Titolo per l'accertamento nei confronti degli associati - Configurabilità - Estensione anche ai periodi d'imposta anteriori alla legge n. 140 del 1997 - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di IRPEF, il principio sancito dall'art. 9-bis, comma 18, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n.140), secondo cui l'intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata, non ha natura innovativa, ma è applicabile anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della legge n. 140 del 1997, in quanto il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce comunque, ai fini IRPEF, reddito proprio del contribuente, indipendentemente dall'effettiva percezione, vincibile solo con adeguata prova del contrario, a carico del contribuente socio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)