Sez. 5, Sentenza n. 22188 del 27/09/2013 (Rv. 628469 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Definizione del reddito da parte della società di persone - Titolo per l'accertamento nei confronti degli associati - Configurabilità - Estensione anche ai periodi d'imposta anteriori alla legge n. 140 del 1997 - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposte sui redditi, come rilevato anche dall'ordinanza n. 360 del 2007 della Corte costituzionale, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis, comma 18, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n.140), le norme tributarie erano interpretabili nel senso che la definizione dei redditi mediante accertamento con adesione, da parte della società di persone, costituisce titolo per effettuare un accertamento parziale nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione, ai sensi dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dovendosi conseguentemente ritenere che il principio sancito dal citato art. 9-bis, comma 18 non abbia natura innovativa, ma sia applicabile anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della legge n. 140 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)