Sez. 1, Sentenza n. 848 del 16/03/1988 Cc. (dep. 12/04/1988) Rv. 178121 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 502 COD. PROC. PEN. - PRESENZA DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 502 COD. PROC. PEN. - PRESENZA DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio direttissimo instaurato ai sensi del secondo comma dell'art. 502 cod. proc. pen. la presenza dell'imputato al dibattimento non è indispensabile per la valida Costituzione del rapporto processuale, sicché ne è valida la rinuncia ad assistervi. In tal caso non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio e della contestazione del fatto addebitato, giacché la preventiva emissione dell'ordine di cattura e la successiva notificazione dell'ordine a comparire per l'udienza soddisfano pienamente le esigenze di difesa dell'imputato. (Conf mass n 173505; (Conf mass n 165420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)