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Sez. L, Sentenza n. 11610 del 02/08/2002 (Rv. 556580 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - "Permanenza" dello stato invalidante - Momento di accertamento - Individuazione - Decesso verificatosi poco dopo l'insorgenza dello stato invalidante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556580-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il diritto all'indennità di accompagnamento presuppone una situazione sanitaria caratterizzata da una certa stabilità, nel senso non può riconoscersi il suddetto diritto in quelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione; il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia. (Fattispecie relativa a quadro patologico caratterizzato da vascolopatia e diabete).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)