Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 24/05/2001 (Rv. 546944 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione del danno biologico - Riferimento al criterio del triplo della pensione sociale - Inammissibilità - Al cosiddetto punto d'invalidità - Liceità - Conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Ai fini della determinazione del danno biologico il giudice del merito nell'esercizio del suo potere equitativo può scegliere il metodo di liquidazione cosiddetto a punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti l'invalidità inferiore al dieci per cento (cosiddetta microinvalidità) aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta, tra cui l'età del danneggiato, l'entità e la natura delle menomazioni, l'epoca dell'evento lesivo, con conseguente ottenimento dell'importo da liquidare moltiplicando così il valore raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)