Sez. 3, Sentenza n. 3997 del 18/03/2003 (Rv. 561223 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione del danno biologico - Criteri utilizzabili dal giudice di merito - Criterio del punto medio di invalidità - Ammissibilità - Criterio del punto variabile, o sistema tabellare - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento da danno biologico, il giudice di merito nell'esercizio del suo potere equitativo può adottare il metodo di liquidazione cosiddetto a punto medio di invalidità, dove l'importo dovuto per ciascun punto è calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernente invalidità inferiori al dieci per cento (cosiddette micro invalidità) , aumentabile fino al cinquanta per cento in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta, oppure il metodo che si fonda sul punto variabile, ove l'ammontare della somma dovuta per ciascun punto varia con criterio progressivo in relazione all'entità della invalidità, detto anche sistema tabellare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)