Sez. 3, Sentenza n. 794 del 09/02/1981 (Rv. 411273 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO IN FAVORE DI UN TERZO GIUDICE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO IN FAVORE DI UN TERZO GIUDICE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Il regolamento di Competenza puo essere richiesto d'ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria Competenza in relazione alla ravvisata Competenza di un terzo giudice, anziche di quello che l'ha declinata per primo (conflitto a tre). (Conf 618/77, mass n 384175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)