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Sez. 1, Ordinanza n. 15126 del 25/10/2002 (Rv. 558056 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declinatoria di competenza da parte del giudice successivamente adito in favore di un terzo giudice - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558056-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. è ammissibile anche nel caso in cui il giudice dinanzi al quale è stata riassunta la causa ritenga di escludere la sua competenza a favore di quella di un terzo giudice, anziché di quello che per primo l'ha negata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)