Sez. 1, Ordinanza n. 15126 del 25/10/2002 (Rv. 558056 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declinatoria di competenza da parte del giudice successivamente adito in favore di un terzo giudice - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. è ammissibile anche nel caso in cui il giudice dinanzi al quale è stata riassunta la causa ritenga di escludere la sua competenza a favore di quella di un terzo giudice, anziché di quello che per primo l'ha negata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)