Sez. 3, Sentenza n. 181 del 10/01/1984 (Rv. 432437 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO CHE RITENGA DI DOVER ESCLUDERE LA PROPRIA COMPETENZA IN FAVORE DI UN TERZO GIUDICE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 45 COD. PROC. CIV..*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO CHE RITENGA DI DOVER ESCLUDERE LA PROPRIA COMPETENZA IN FAVORE DI UN TERZO GIUDICE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 45 COD. PROC. CIV..*
Il regolamento di Competenza può essere richiesto d'ufficio, ove il titolo di Competenza in contestazione rientri fra quelli contemplati dall'art. 45 cod. proc. civ., pure quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria Competenza non in favore del giudice che per ragioni di materia l'ha declinata per primo, bensì di un terzo giudice. (V 794/81, mass n 411273; (V 203/81, mass n 410611; (V 6003/80, mass n 409777).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)