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Sez. 4, Sentenza n. 25511 del 09/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 237009 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Ricerca del latitante - Intercettazioni - Apparati esterni alla Procura - Utilizzazione - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237009-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le operazioni di captazione, anche nell'ipotesi di cui all'art. 295 comma terzo cod. proc. pen., devono esser effettuate attraverso gli impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne consegue che l'autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa l'inidoneità degli apparati dell'ufficio della Procura, e che la violazione di tale obbligo di motivazione comporta l'inutilizzabilità dell'esito delle operazioni captative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)