diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15322 del 05/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239383 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di un latitante - Uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Requisito della "eccezionale urgenza" - Sussistenza - Eventuali ritardi riscontrati nell'adozione dei provvedimenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239383-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Nel caso di intercettazioni disposte, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., per agevolare le ricerche di un latitante sono da ritenersi, per ciò stesso, sussistenti le "eccezionali ragioni di urgenza" che, in base a quanto previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., legittimano l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, nulla rilevando in contrario il fatto che il pubblico ministero non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., di disporre direttamente l'effettuazione delle operazioni e che la richiesta di autorizzazione da lui rivolta al giudice per le indagini preliminari sia stata accolta con ritardo, cui abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)