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Sez. 6, Sentenza n. 44773 del 07/10/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 265488 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Presupposti - Giudizio sulla tenuità del fatto - Criteri di valutazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265488-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

Ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 - nel processo a carico di imputati minorenni - devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1998 num. 448 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)