Sez. 6 - , Sentenza n. 14791 del 06/02/2020 Ud. (dep. 13/05/2020) Rv. 278850 - 02
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Irrilevanza del fatto - Presupposti - Carattere occasionale della condotta - Fattispecie.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO
Nel processo a carico di imputati minorenni, l'irrilevanza del fatto ex art. 27, d.P.R. n. 448 del 1988, richiede, oltre alla tenuità dell'offesa ed al pregiudizio del minore derivante dalla prosecuzione del giudizio, anche l'occasionalità del fatto consistente nella mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti. (Fattispecie in cui è stata negata l'irrilevanza del fatto sul presupposto che l'imputato minorenne, in epoca successiva alla commissione del reato di resistenza ad un pubblico ufficiale rispetto al quale invocava la tenuità del fatto, aveva reiterato condotte analoghe).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)