Sez. 3, Sentenza n. 6473 del 27/11/1982 (Rv. 424109 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - COMPETENZA - RITO APPLICABILE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - COMPETENZA - RITO APPLICABILE.*
L'art. 409 n. 2 cod. proc. civ. nel testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, ove estende il nuovo rito per le cause di lavoro alle controversie in tema di rapporti agrari, facendo salva la Competenza delle Sezioni specializzate, va inteso nel senso che dette controversie, pur rimanendo devolute a tale giudice nei casi previsti dalle leggi disciplinanti la specifica materia, vanno in ogni caso trattate e decise, tanto in primo che in secondo grado, secondo le norme procedimentali del rito del lavoro. (Conf 707/82, mass n 418501; (Conf 2682/80, mass n 406461; (Conf 5706/77, mass n 389224; (Conf 3000/76, mass n 381777).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)