Sez. L, Sentenza n. 3000 del 28/07/1976 (Rv. 381777 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO - NUOVO RITO (LEGGE N 533 DEL 1973) - APPLICABILITA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO - NUOVO RITO (LEGGE N 533 DEL 1973) - APPLICABILITA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - IRRILEVANZA.*
Nelle controversie relative ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, nonostante esse siano di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, debbono applicarsi le norme del nuovo rito del lavoro per effetto dell'art 409, n 3, cod proc civ, non essendo piu operante, per effetto della sopravvenuta legge n 533 del 1973, la norma dell'art 5 della legge 2 marzo 1963, n 320, la quale stabiliva che la trattazione delle cause innanzi alle predette Sezioni specializzate agrarie dovesse svolgersi secondo le norme degli art 429 e seguenti, allora in vigore, cod proc civ. (Conf 632/75, mass n 373953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)