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Sez. L, Sentenza n. 12168 del 01/12/1998 (Rv. 521276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Nullità del giudizio d'appello per invalidità della procura - Mancata deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Deduzione per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

In ragione della preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ. secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, da far valere con le modalità ed i termini propri di ciascun gravame, l'eventuale nullità del giudizio di appello (nella specie per nullità della procura al difensore) che non sia stata fatta valere con ricorso per cassazione, non può essere successivamente dedotta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., atteso che nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. citato, che sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)