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Sez. 5, Sentenza n. 24486 del 17/11/2006 (Rv. 594965 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici locali dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione dell'ufficio sovraordinato - Natura giuridica - Presupposto di validità del processo - Mancanza - Inammissibilità dell'appello - Omesso rilievo in sede di merito - Conseguenze - Deducibilità ad opera della parte e rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Limiti - Deducibilità con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594965-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'autorizzazione agli uffici periferici per la proposizione dell'appello principale, prescritta dall'art. 52, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, configura (nei limiti di operatività temporale della disposizione) presupposto di validità del processo, la cui mancanza determina l'inammissibilità del gravame ed è, come tale, rilevabile anche d'ufficio nelle varie fasi e nei vari gradi del giudizio. Tuttavia, la pretesa invalidità del giudizio di appello (nella specie per carenza di "legitimatio ad processum" dell'ufficio appellante in difetto di autorizzazione ex art. 52, co.2, d.lgs. cit.) integra nullità e non radicale inesistenza del giudizio medesimo, e, pertanto, in ragione della preclusione derivante dal principio (c.d. dell'assorbimento dell'invalidazione nell'impugnazione) di cui all'art. 161 cod. proc. civ., non può essere dalla parte utilmente dedotta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., se non sia stata fatta in precedenza valere con il ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità detta memoria è, infatti, esclusivamente destinata ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero a confutare le tesi avversarie, ma non può essere utilizzata per dedurre questioni che sono ormai precluse perché non introdotte, secondo quanto prescritto, con il ricorso e che, per effetto di detta preclusione, non sono (più) suscettibili di rilievo d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)