Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 19/04/2000 (Rv. 535848 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di censure o questioni nuove non rilevabili d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Nel giudizio di legittimità, le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire i motivi dell'impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, onde in tali atti non possono essere dedotte nuove censure, né sollevate questioni nuove non rilevabili d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)