Sez. L, Sentenza n. 10077 del 01/08/2000 (Rv. 539019 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Integrazione ex officio della prova testimoniale ex art. 257, comma primo, cod.proc.civ. - Ammissibilità nel rito del lavoro - Sussistenza - Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE
L'integrazione ex officio della prova testimoniale ai sensi dell'art. 257, comma primo, cod. proc. civ. -norma applicabile anche nel rito del lavoro- costituisce una facoltà discrezionale che il giudice può esercitare quando ritenga che dall'escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento. Ne consegue che la chiamata dei testimoni (o il rigetto della relativa istanza di parte) nel caso che ad essi altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, costituendo esercizio di una facoltà siffatta (che presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie), è incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)