Sez. 2, Sentenza n. 20872 del 28/10/2004 (Rv. 577871 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Integrazione d'ufficio della prova testimoniale ex art. 257, cod.proc.civ. - Citazione del teste - Citazione ad opera del cancelliere - Esclusione - Onere della parte - Sussistenza - Mancata Citazione - Conseguenze - Decadenza della prova - Pronuncia implicita contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA
In materia di assunzione della prova testimoniale, qualora il giudice del merito, ai sensi dell'art. 257, primo comma, cod.proc.civ., disponga che sia chiamata a deporre una persona alla quale si siano riferiti i testi per la conoscenza dei fatti, la citazione del teste deve avvenire a cura della parte più diligente, interessata all'assunzione del teste, e, nel caso in cui nessuna delle parti vi provveda, l'ordinanza che dispone l'assunzione del teste può essere revocata dal giudice anche implicitamente, con il provvedimento che dichiara chiusa l'istruttoria e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)