Sez. L, Sentenza n. 4085 del 06/12/1974 (Rv. 372705 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA GIUDIZIALE RELATIVA A DIRITTI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - CONDIZIONI - DOMANDA DI RIMBORSO DI TRATTENUTA DISCIPLINARE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA GIUDIZIALE RELATIVA A DIRITTI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - CONDIZIONI - DOMANDA DI RIMBORSO DI TRATTENUTA DISCIPLINARE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n 633 sulla proponibilita della domanda giudiziale relativa a diritti esclusivamente patrimoniali da parte degli agenti delle aziende ferrotramviarie, previo reclamo gerarchico e con l'osservanza del solo termine di prescrizione, deve intendersi per domanda relativa a diritti esclusivamente patrimoniali ogni pretesa che, a differenza di quelle aventi natura patrimoniale soltanto come effetto riflesso e conseguenziale, abbia come petitum, ossia come oggetto immediato e diretto, il pagamento di una determinata somma di danaro in rapporto ad attivita lavorativa svolta dal dipendente, quale corrispettivo dovuto per la stessa. Il convincimento dei giudici del merito che nella specie la domanda riguarda il rimborso di trattenuta operata dall'azienda nell'Esercizio della facolta disciplinare ai sensi dell'art 38 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931, n 148 costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se logicamente motivato. (V 257'73, mass n 362107).*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)