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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 26/01/1973 (Rv. 362107 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA RELATIVA A DIRITTI SOLO PATRIMONIALI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362107-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA RELATIVA A DIRITTI SOLO PATRIMONIALI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n 633 (recante modifiche all'art 10 del RD 8 gennaio 1931, n 148, sul personale delle ferrovie e tramvie in concessione) per domanda giudiziale relativa a diritti esclusivamente patrimoniali deve intendersi ogni pretesa che, a differenza di quelle aventi natura patrimoniale soltanto come effetto riflesso e consequenziale, abbia come oggetto immediato e diretto il pagamento di somme di danaro. Il convincimento del giudice di merito che la domanda proposta sia relativa a diritti esclusivamente patrimoniali se logicamente motivato costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita. (V 2027/69, mass n 341274).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)