Sez. 1, Sentenza n. 550 del 25/01/1996 (Rv. 495568 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Mancata riassunzione del giudizio nei termini avanti al giudice dichiarato competente - Conseguenze - Estinzione del processo ex art. 307 - Tempestiva eccezione di parte - Necessità - Eccezione sollevata solo in grado di appello - Tardività.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La mancata riassunzione del giudizio nei termini avanti al giudice dichiarato competente comporta ai sensi dell'art. 307 cod.proc.civ. l'estinzione del processo che deve però essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nello stesso grado di giudizio prima di ogni altra difesa. Conseguentemente deve ritenersi tardivamente sollevata tale eccezione qualora essa sia stata dedotta per la prima volta in sede di appello, anche se la parte sia rimasta contumace in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)