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Sez. 1, Sentenza n. 6136 del 06/12/1985 (Rv. 443275 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ESTINZIONE VERIFICATASI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CONTUMACIA DELLA PARTE INTERESSATA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443275-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ESTINZIONE VERIFICATASI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CONTUMACIA DELLA PARTE INTERESSATA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

L'art. 307 ultimo comma cod. proc. civ., a norma del quale l'Estinzione del processo non può essere dichiarata se non eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, preclude che l'Estinzione, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, possa essere rilevata su eccezione sollevata per la prima volta in grado d'appello, indipendentemente dall'eventuale contumacia di detta parte interessata in primo grado, salvo che risulti che nei confronti della parte medesima non sia stato in quella Sede regolarmente costituito il contraddittorio (o ricostituito in fase di riassunzione del processo sospeso). (V 2079/75, mass n 375810; (V 546/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)