Sez. 3, Sentenza n. 5029 del 20/05/1998 (Rv. 515601 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Estinzione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Deduzione per la prima volta in appello da parte del contumace in primo grado - Inammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo solo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione (di estinzione) per essere stato ritualmente notificato in detto grado l'atto di riassunzione di prosecuzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)