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Sez. L, Sentenza n. 7383 del 09/08/1996 (Rv. 499124 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Determinazione - Indennità prevista da contratto collettivo di diritto comune - Identità di funzione e struttura rispetto a indennità prevista da contratto collettivo efficace "erga omnes" - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499124-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Al fine di determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente dovuta a norma dell'art. 36 Cost., il giudice di merito non può escludere una indennità prevista da un contratto collettivo di diritto comune, sul rilievo della limitata efficacia soggettiva dello stesso, qualora tale indennità abbia struttura e funzione identica a quella prevista da un contratto collettivo reso efficace "erga omnes" (Nella specie il lavoratore aveva invocato l'attribuzione dell'indennità territoriale di settore prevista dall'art. 12 del c.c.n.l. 6 luglio 1983 per l'edilizia, deducendo che si trattava della stessa indennità prevista dal contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, reso obbligatorio "erga omnes" dal d.P.R. 14 luglio 1960, n.1032, il cui art. 15 prevede un indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)