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Sez. L, Sentenza n. 4813 del 24/05/1996 (Rv. 497772 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Riferimento ai contratti collettivi di due diversi settori, ai fini di una più adeguata valutazione delle mansioni - Ammissibilità - Applicazione integrale e minuziosa delle clausole contrattuali - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497772-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Il giudice di merito, nel riferirsi ai parametri offerti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per i bisogni del lavoratore e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 36 Cost., può tenere presente i contratti di due diversi settori economici, se ciò appare utile al fine di più adeguatamente valutare le mansioni dedotte in giudizio, non tipicamente ed esclusivamente rientranti in quelle considerate da ciascuno dei due contratti, ed inoltre non è tenuto ad effettuare un'applicazione integrale e minuziosa di tutte le clausole contrattuali, che si devono considerare solo termini di riferimento, utilizzabili con margini di appropriata discrezionalità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 1, Cod. Civ. art. 2099 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)