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Sez. 2, Sentenza n. 435 del 28/01/1977 (Rv. 383984 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - LIMITI - CONTRARIA VOLONTA DELLA PARTE - ESPRESSA INDICAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383984-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - LIMITI - CONTRARIA VOLONTA DELLA PARTE - ESPRESSA INDICAZIONE - NECESSITA.*

Poiche la procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito deve ritenersi comprensiva della facolta di proporre istanza per regolamento di Competenza, la contraria volonta della parte, di riservare alla propria Determinazione la concreta proposizione di tale istanza, sottraendola all'iniziativa del procuratore, deve risultare espressamente dal tenore della procura, sicche non e sufficiente a tal fine la circostanza che la parte si sia limitata a precisare che la procura e conferita con riguardo al giudizio di merito pendente dinanzi ad un determinato giudice. (Conf 484/72, mass n 356448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)