Sez. 2, Sentenza n. 484 del 19/02/1972 (Rv. 356448 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA RILASCIATA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA PER LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - CONTRARIA VOLONTA DELLA PARTE - MANIFESTAZIONE - FORME.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA RILASCIATA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA PER LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - CONTRARIA VOLONTA DELLA PARTE - MANIFESTAZIONE - FORME.*
La procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito e normalmente comprensiva ope legis della potesta di proporre istanza di regolamento di Competenza. Pertanto la contraria volonta della parte, di voler riservare unicamente alla propria Determinazione la concreta proposizione dell'istanza di regolamento, sottraendola all'iniziativa del procuratore, deve risultare espressamente e senza possibilita di equivoci dal tenore della procura e non e sufficiente a tal fine il semplice silenzio della parte, che siasi limitata a precisare che la procura e conferita con riguardo al giudizio di merito pendente dinanzi ad una determinata autorita giudiziaria. (V 1630'70, mass n 347548).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)