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Sez. L, Ordinanza n. 11339 del 11/05/2010 (Rv. 613420 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del domicilio del lavoratore parasubordinato - Criterio di determinazione - Mancanza di concreti riferimenti al luogo di svolgimento dell'attività d'agente - Riferibilità alla residenza anagrafica indicata nel ricorso introduttivo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613420-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Nelle controversie di lavoro parasubordinato, nelle quali, ai sensi dell'art. 413, quarto comma, cod. proc. civ., la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone la considerazione complessiva di questi aspetti. Ove, peraltro, nel giudizio manchi qualunque concreto riferimento al luogo in cui il lavoratore ha svolto la sua attività d'agente, è corretto il rinvio, operato dal giudice di merito, al solo luogo di residenza anagrafica dichiarato nel ricorso introduttivo, in quanto la questione di competenza deve essere decisa "allo stato degli atti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)