Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28566 del 08/11/2018 (Rv. 651738 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE | Competenza territoriale - Individuazione ai sensi dell'art. 413, comma 4, c.p.c. - Foro esclusivo - Cessazione dal rapporto di lavoro al momento dell'instaurazione della controversia - Individuazione del domicilio - Al tempo della cessazione del rapporto - Fondamento.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE
In tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3, c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti; il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413 com. 4, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)