Sez. L, Ordinanza n. 15264 del 09/06/2008 (Rv. 603626 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rito del lavoro - Competenza per territorio - Foro del domicilio del lavoratore parasubordinato - Criterio di determinazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Nelle controversie del lavoratore parasubordinato, nelle quali ai sensi dell'art. 413 comma quarto cod. proc. civ. la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell'individuo, anche gli interessi affettivi, personali e sociali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il domicilio del lavoratore parasubordinato si trovasse in Padova, sede, oltre che della residenza anagrafica, della generalità dei rapporti pubblici e privati del lavoratore come desumibili dall'iscrizione al servizio sanitario, dal certificato elettorale, dal passaporto, dalla patente di guida, nonché dall'assicurazione RCA, restando irrilevante che egli avesse una sede operativa anche negli USA, a San Francisco).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)