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Sez. L, Sentenza n. 8467 del 28/05/2003 (Rv. 563631 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Inadempimenti concernenti rapporti diversi - Proponibilità dell'eccezione ex art. 1460, cod. civ. - Esclusione - Limiti - Condizioni per la proponibilità dell'eccezione - Configurazione dei rapporti come teleologicamente collegati - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563631-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460, cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico; pertanto, affinché questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza (Nella specie, la S.C. ha escluso che, proposta da un dirigente industriale azione per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dal datore di lavoro con un contratto di transazione, potesse essere sollevata da quest'ultimo l'eccezione dell'art. 1460, cod. civ., sull'assunto del mancato risarcimento del danno derivante da un reato asseritamente commesso dal lavoratore in suo danno).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)