Sez. 2, Sentenza n. 8294 del 19/06/2000 (Rv. 537738 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Vizi manifestatisi nella cosa venduta - Impegno del venditore di eliminarli - Nuova ed autonoma obbligazione - Configurabilità - Termini ex art. 1495 cod. civ. - Inapplicabilità - Termine ordinario di prescrizione - Applicabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE
Qualora il venditore, tenuto per legge alla garanzia dei vizi, riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia) non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di vendita (articolo 1495 cod. civ.) restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)